Gladiator: ricorso accolto, per l'Alba Sannio sconfitta a tavolino

(foto Enrico Pascarella/interno18.it)
Finalmente la lunga attesa è terminata. Almeno per adesso. Infatti, dopo tante tribolazioni la federazione si è pronunciata in merito al ricorso presentato dal Gladiator contro l'Alba Sannio, dopo la gara che i nerazzurri persero per 2-0 alla tredicesima gara del girone di andata. Ricordiamo che i segretari nerazzurri Alfonso D'Amore e Amedeo Liccardo riscontrarono un'irregolarità nella posizione del laterale sinistro albigese De Rosa, di scuola Marcianise, squalificato al termine dello scorso campionato, ma che nelle precedenti 12 giornate aveva sempre giocato o era stato inserito nella lista. Dopo quasi due mesi abbondanti, quindi, il verdetto contro i sanniti, a cui non è bastato affidarsi ad un mago delle cause sportive come l'avvocato Chiacchio. Per Cecco Salvati e Nicola Pannone un errore imperdonabile, dunque, considerando anche la precaria posizione di classifica dell'Alba Sannio. Il Gladiator a questo punto, in attesa dei vari ricorsi alla Disciplinare e alla Corte Federale, sale a quota 28 punti, staccando il Quarto a 25 e avvicinando il Campania (quinta e attualmente ai play-off) a quota 32, ma con una gara in più. La serie positiva dei sammaritani di mister Mazziotti a questo punto dura da nove giornate. Due i pareggi, invece, nelle ultime due gare con Arzanese ed Ercolano.
LA SENTENZA - Questa la sentenza completa: RECLAMO GLADIATOR 1924 - GARA ALBA SANNIO COMP. / GLADIATOR 1924 DEL 6.12.2009
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Gladiator 1924 in ordine alla gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare del calciatore De Rosa Vincenzo (nato il 20.03.1989); preso atto delle controdeduzioni, presentate dalla società Alba Sannio Comp.; vista la nota dell'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania; tanto premesso, rileva la fondatezza del reclamo. Invero, il nominato calciatore, come dal C.U. n. 106 del 21.05.2009 del C.R. Campania medesimo, pag. 244, in ordine alla gara di Play-Off, Alba Sannio Comp. / Atl. Nola del 17.05.2009, valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva 2008/2009, veniva sanzionato, da questo Giudice Sportivo Territoriale, quale calciatore non espulso dal campo, con la squalifica per una giornata di gara, per recidività in ammonizioni. La sanzione, rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica non automatica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 3, C.G.S., avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale (immediatamente successiva alla pubblicazione del già citato Comunicato Ufficiale) “della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento” (ovvero, per la squadra di Eccellenza della società Alba Sannio Comp.). Deve precisarsi, sul punto, che la gara innanzi richiamata, del 17.05.2009, è stata l'ultima disputata dall'innanzi nominata società, per il Campionato di Eccellenza 2008/2009. Di conseguenza, il calciatore avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica nella stagione sportiva successiva, ovvero quella in corso (2009/2010), nell'ambito della sua società di appartenenza, il Real Marcianise Calcio della Seconda Divisione Nazionale della Lega Pro, essendosi esaurito, al 30.06.2009, il periodo di valenza del trasferimento a titolo temporaneo, a favore della società Alba Sannio Comp. Fino alla data del 20.07.2009 (giorno del deposito, presso la Lega Pro, della risoluzione del contratto relativo al calciatore De Rosa Vincenzo), l'atleta è restato tesserato a favore della società Real Marcianise Calcio, senza alcuna possibilità di espiare la sanzione a suo carico, non essendo stata disputata, fino a quella data, alcuna gara ufficiale, di Campionato, dalla società Real
Marcianise Calcio. Deve, altresì, tenersi conto che la decorrenza del tesseramento del calciatore, a favore della società Alba Sanio Comp., deve individuarsi nella data del 4.09.2009, giorno dal quale è, quindi, mutata la posizione soggettiva del calciatore.
Di conseguenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comm a 6, C.G.S., la squalifica a suo carico - ancora, al 4.09.2009, sussistente - avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale, successiva alla cennata data del 4.9.2009, della prima squadra della sua nuova società di appartenenza (ovvero, sempre l'Alba Sannio Comp.). Il calciatore, in violazione della richiamata normativa, è stato, viceversa, utilizzato effettivamente (oppure inserito nella distinta ufficiale di gara, circostanza impeditiva dell'espiazione della sanzione, come dall'art. 22, comma 3, ultima parte, del Codice di Giustizia Sportiva) nelle seguenti gare, consecutive, della società Alba Sannio Comp.: CTL Campania / Alba Sannio Comp. del 13.09.2009 (prima giornata del Campionato di Eccellenza 2009/2010); Alba Sannio Comp. / Libertas Stabia del 19.09.2009; Alba Sannio Comp. / Parete Calcio del 10.10.2009; Atl. Puteolana / Alba Sannio Comp. del 18.10.2009; Alba Sannio Comp. / Arzanese del 25.10.2009; Savoia 1908 / Alba Sannio Comp. dell'1.11.2009; Alba Sannio Comp. / Rita Ercolanese dell'8.11.2009; Giugliano / Alba Sannio Comp. del 15.11.2009; Alba Sannio Comp. / Internapoli Camaldoli del 22.11.2009; Monte di Procida / Alba Sannio Comp. del 29.11.2009 ed, infine, alla gara oggetto di reclamo Alba Sannio Comp. / Gladiator 1924 del 6.12.2009. Deve ul teriormente precisarsi: a) che il calciatore medesimo non ha partecipato alle due
gare Alba Sannio Comp. / Virtus Volla ed Atl. Nola / Alba Sannio Comp., rispettivamente del 26.09.2009 e del 4.10.2009, né è stato inserito nelle relative distinte ufficiali della società di appartenenza, in quanto, in occasione dell'innanzi richiamata gara del 19.09.2009 (valevole per la seconda giornata di Campionato), egli era stato sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica per altrettante giornate di gare (si ribadisce: due), quale calciatore espulso dal campo (come dal C.U. n. 23 del 24.09.2009, pag. 389); b) che, in ordine alla gara Savoia 1908 / Alba Sannio Comp. dell'1.11.2009, non può accedersi ad alcuna valutazione integrativa, né quella enunciata dalla società reclamante, né quella obiettata dalla società resistente, in quanto il calciatore De Rosa Vincenzo è stato, in ogni caso, inserito dalla società Alba Sannio Comp. nella distinta ufficiale di gara, il che inibisce ogni considerazione in ordine all'esecuzione della sanzione, relativa ad una gara che, in ragione del ritiro dal Campionato della società Savoia 1908, è stata successivamente dichiarata priva di qualsiasi validità, agli effetti della classifica. Da tutto quanto fin qui esposto consegue che il calciatore De Rosa Vincenzo non ha mai scontato la richiamata sanzione originaria di una giornata di squalifica, come innanzi citata ed ha dunque partecipato, non avendone titolo (in quanto, per l'appunto, ancora gravato dalla sanzione), alla gara de qua. La società Alba Sannio Comp. deve, pertanto, essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia
Sportiva.
Per tali motivi DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Gladiator 1924, di infliggere a carico della società Alba Sannio Comp., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. Campania - Comunicato Ufficiale n. 68 del 4 febbraio 2010
Mentre brutte notizie arrivano da Manfredonia. L'attuale preparatore atletico, Rosario Sabella, ex preparatore del Gladiator è morto nei giorni scorsi in seguito ad un incidente stradale. Aveva 36 anni e lascia la moglie, incinta. Immediato il cordoglio della società sammaritana che ha avuto alle dipendenze Sabella sia sotto la gestione Feola che durante la gestione Troiano.
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